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 I Lorena e l’idea di giustizia

Nel periodo in cui governarono il Granducato di Toscana i Lorena  si contraddistinsero per la loro attenzione alla giustizia e alla sua gestione all’interno delle procedure della magistratura,  al valore del confronto e del dibattito nelle varie dispute.

La stessa riforma dei tribunali centrali e periferici impose la professionalizzazione dei giudici, tenuti alla laurea e all’esercizio delle funzioni sotto controllo regio. Sparì il privilegio dei cittadini fiorentini nelle magistrature, sostituite da podesterie e vicariati criminali dotati di giurisdizione uniforme, parte di un impegno di modernizzazione che tendeva ad assicurare i diritti soggettivi dei sudditi.  “Ne risultò potenziata l’equiparazione dei sudditi-cittadini di fronte alla legge, che ritroviamo anche in una delle principali riforme leopoldine, quella della giustizia criminale, culminata nella legge del 30 novembre 1786, che per la prima volta in Europa aboliva tortura e pena di morte, e che recepiva l’Illuminismo penale di Cesare Beccaria. 

Mitezza, personalità e proporzionalità delle pene erano temi ricorrenti dell’umanizzazione del diritto a partire da Montesquieu e Thomasius. Ma a innovare i contenuti della riforma erano soprattutto l’impianto garantista ancorato alla superiorità della legge rispetto al giudice, la pubblicità del processo, l’attenuazione della contumacia e del valore probatorio della confessione, il contenimento della carcerazione preventiva, il divieto delle confische e la limitazione dei giuramenti”[1].

  La carta dei diritti dell’Unione europea

Tali principi sono ripresi quasi integralmente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Pensiamo ad esempio all’art 47, sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale: ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice; ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge; ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare e a  coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Oppure all’articolo 48, sulla presunzione di innocenza e diritti della difesa: ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata; il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato. Lo stesso articolo 49, su principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene così recita: nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale, parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso; le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.L’Istituto pertanto intende proporre dei percorsi di riflessione sulla giustizia e sulla gestione dei conflitti, in considerazione che sempre più ricorrenti nelle comunità scolastiche e in quelle di vita, esistono meccanismi di facile colpevolizzazione e di scarsa capacità di dominare le emozioni all’interno di un dissidio. Attraverso questo percorso, che proviene da lontano, si intende promuovere percorsi sulla gestione del conflitto e uno studio sul concetto di giustizia nella storia a partire dai “discorsi” e dalle opere artistiche che hanno cambiato il mondo.

 

 

[1] Trattao dall’enciclopedia Treccani (http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-leopoldo-d-asburgo-lorena-granduca-di-toscana-poi-imperatore-del-sacro-romano-impero-come-leopoldo-ii_%28Dizionario-Biografico%29/)

 

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